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Addio agli accantonamenti forfettari per grandi ristrutturazioni di immobili

La costituzione forfettaria di accantonamenti per future ristrutturazioni di grande entità, come ad esempio il rifacimento di facciate o la sostituzione di impianti di riscaldamento o ascensori, è stata limitata ai fini fiscali a seguito di una sentenza del Tribunale federale. La costituzione e lo scioglimento degli accantonamenti devono essere ben pianificati in modo da ottimizzare gli effetti fiscali.

 

In una sentenza del Tribunale federale (DTF) del dicembre 2020 è stata rivalutata l'ammissibilità fiscale degli accantonamenti forfettari per grandi ristrutturazioni o grandi manutenzioni. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha ora ordinato ai Cantoni di adeguare la loro prassi sulla base di questa sentenza.

Gli accantonamenti forfettari non saranno più ammessi a partire dal periodo fiscale 2026 e in parte già a partire dal 2024 (Canton Vallese) o dal 2025 (Cantone Argovia). Saranno fiscalmente riconosciuti come spese deducibili esclusivamente gli accantonamenti individuali, concretamente dimostrabili e giustificati da comprovati motivi commerciali. Ai fini della valutazione è determinante l'ubicazione dell'immobile in questione.

Gli accantonamenti individuali continuano tuttavia ad essere accettati se viene rispettato il principio di periodicità e sono giustificati da motivi commerciali. Nella sentenza (DTF) viene citato il seguente esempio: se alla fine dell'esercizio è disponibile un piano di risanamento concreto, sono stati richiesti preventivi per i lavori da eseguire e l'assegnazione dei lavori è imminente, un accantonamento risulta essere giustificato. La necessità di procedere alla costituzione di accantonamenti a breve termine risulta particolarmente sensata e giustificata in capo alle imprese con un ampio parco immobiliare che eseguono ricorrenti interventi di manutenzione e pianificano con regolarità ristrutturazioni di grande entità.

L'attuazione della sentenza del Tribunale federale varia da un Cantone all'altro. Ci sono Cantoni senza effetti sulla prassi che già non accettavano la possibilità di costituire accantonamenti forfettari. D'altro canto, in linea di principio, i Cantoni che prevedono tali accantonamenti applicano due sistemi di attuazione della sentenza:

  • I. L'abolizione della costituzione di nuovi accantonamenti per grandi ristrutturazioni a partire dall'esercizio 2026 (VS: 2024, AG: 2025) e l'obbligo di scioglimento degli accantonamenti esistenti entro un determinato periodo di tempo – entro al 2027 (ad es. AG, VS), 2030 (ad es. SZ e LU). Ciò significa che, nella pratica, gli accantonamenti già esistenti per grandi ristrutturazioni di immobili devono essere sciolti con la prossima grande manutenzione, secondo il diritto commerciale, ma al più tardi entro il termine del periodo definito.

oppure

  • II. L'abolizione della costituzione di nuovi accantonamenti per grandi ristrutturazioni a partire dall'esercizio 2026 senza però introdurre alcun termine specifico per lo scioglimento degli accantonamenti esistenti (ad es. ZG, UR). Le spese effettive per lavori di ristrutturazione di grande entità dovranno come finora essere addebitate al conto accantonamenti, mentre le eventuali spese connesse di miglioria che aumentano il valore dell'immobile devono essere separate e capitalizzate. In caso di vendita di un immobile, l'accantonamento per ristrutturazioni deve essere sciolto con effetto sul risultato.

Lo scioglimento degli accantonamenti forfettari per grandi ristrutturazioni ha effetto sul risultato d'esercizio e comporta un reddito imponibile. Nei Cantoni con l'obbligo di scioglimento degli accantonamenti esistenti, si consiglia di pianificarli sul periodo corrispondente e, se necessario, di programmare ed eseguire effettivamente anche le ristrutturazioni di grande entità (già previste), al fine di gestire in modo mirato l'onere fiscale e il conseguente deflusso effettivo di liquidità.

Traduzione di SwissAccounting Svizzera Italiana

Abschied von pauschalen Rückstellungen für Grossrenovationen

Die pauschale Bildung von Rückstellungen für zukünftige Grossrenovationen wie z. B. Fassadenrenovationen oder der Ersatz von Heizungs- und Liftanlagen wird aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids steuerlich eingeschränkt. Der Bezug und die Auflösung der Rückstellungen muss geplant werden, um die Steuerfolgen optimal zu gestalten.

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Hinweis

Dieser Beitrag wurde bereits im Januar als Blog auf der Website der Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner veröffentlicht.

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